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Manutenzione Straordinaria

Panoramica del Servizio

Sono definite interventi di manutenzione straordinaria le opere effettuate allo scopo di rinnovare, parzialmente oppure complessivamente, parti strutturali di edifici, ad uso abitativo e non, oltre ad interventi volti ad integrare i suddetti edifici, purchè non si vada ad intaccare la volumetria, la metratura e la destinazione d’uso preesistente; Non sono consentite peraltro modifiche sostanziali all’aspetto strutturale degli immobili. 

Nel dettaglio, tali opere si possono identificare tra le seguenti: 

  • Rifacimento di intonaci esterni, sostituzione degli infissi, totale rifacimento del manto di copertura, pur rispettando le caratteristiche originarie dell’immobile;
  • Opere di consolidamento o rifacimento di muri perimetrali esterni degradati, prestando attenzione al mantenimento dell’aspetto strutturale precedente;
  • Realizzazione o alienazione di aperture interne ed esterne, purchè questo non comporti l’assetto distributivo dell’immobile, pertanto queste non sono ammesse al fine di collegare due immobili, o porzioni di essi, inizialmente indipendenti;
  • Modifiche strutturali interne e, in alcuni casi, esterne all’edificio, solo nel caso queste siano di primaria importanza, vale a dire realizzazione di locali igienici, scale, servoscala e piattaforme di elevazione. Sono altresì consentite opere di adeguamento antisismico, o quanto sia necessario a garantire la massima sicurezza delle strutture, siano esse destinate ad uso abitativo civile o connesse ad attività di qualsivoglia tipologia;
  • Rinnovamento, anche totale, degli impianti tecnologici se questo si rende necessario per allineare l’unità, sia essa ad uso civile o adibita ad attività, alle vigenti normative in materia di sicurezza, inquinamento o efficienza, nonché adeguamento alle classi energetiche previste dalle attuali disposizioni Legislative.
  • Rifacimento, totale o parziale, degli impianti idraulici, termici, sanitari, per la conduzione di gas, energia elettrica o dispersione di reflui negli appositi condotti;
  • Installazione di impianti fotovoltaici o di valorizzazione energetica;
  • Realizzazione, nelle strutture destinate allo svolgimento di attività lavorative, commerciali, di produzione o similari, di impianti tecnologici, necessari al rinnovo o all’adeguamento degli stessi, purchè a questo non consegua una marcata variazione strutturale o modifiche  all’iniziale destinazione d’uso. 

Tutte le attività sopra esposte dovranno, per la loro realizzazione, essere affidate a professionisti qualificati, operanti nell’ambito di competenza specifico.

 

Per eventuali ulteriori informazioni e dettagli consultare il Sito Istituzionale del Comune.

 

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