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Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)

La Denuncia di inizio attività è un atto amministrativo molto utilizzato dai cittadini fino al Luglio 2010 per numerosi interventi edilizi, tra cui la ristrutturazione di appartamenti con modifica della distribuzione interna (rientrante nella manutenzione straordinaria).

Le origini della DIA risalgono al 1985 con la legge 47, famosa perchè introduceva il primo condono edilizio. La legge, all'articolo 26, individuava uno strumento normativo utile a coloro che avessero voluto realizzare opere interne grazie alla presentazione al comune di una relazione asseverata da un tecnico abilitato.

Nel 2001, con l'emanazione del Testo Unico dell'Edilizia DPR 380/01, viene inserita la Denuncia di inizio Attività (DIA) negli articoli 22 e 23 che definiscono quali sono gli interventi permessi e qual è la procedura che la disciplina.

Oggi la DIA non è stata formalmente eliminata dal Testo Unico dell'Edilizia ma il suo utilizzo è molto limitato per l'emanazione di due  recenti provvedimenti:

  • - La Legge 30 luglio 2010, n. 122, con cui la D.I.A. è stata sostituita dalla S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
  • - Il Decreto Legge 70/2011 che modifica il Testo Unico dell'edilizia ed inserisce la manutenzione straordinaria nel campo dell'attività edilizia libera.

Nonostante l’entrata in vigore da più di un anno, però, c’è da registrare che molti comuni continuano a pretendere la D.I.A., anche se non si capisce per quale fondamento giuridico, denotando le difficoltà logistiche in cui versano molti uffici tecnici italiani.

Interventi soggetti a D.I.A.

Il Testo unico dell'edilizia individua le opere realizzabili con DIA come quelle non realizzabili con il permesso di costruire (Art.10 Testo Unico) o con attività edilizia libera (Art.6 Testo Unico). 

Ecco un elenco di lavori che si potevano effettuare con presentazione di D.I.A. ed ora con S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o C.I.L. (Comunicazione Inizio Lavori):

• interventi di restauro e risanamento conservativo;

• interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche;

• varianti al Permesso di costruire, che non comportino aumento di superfici e volumi o cambiamento della sagoma;

• opere interne, come una diversa disposizione delle tramezzature, senza aumento di superfici e volumi;

• aree per l'attività sportiva, senza realizzazione di volumi (ad es. campetto da calcio senza spogliatoi e servizi igienici);

• realizzazione di tettoie aperte, gazebo o piccoli locali per gli attrezzi;

• opere per l'installazione di impianti tecnologici, come tutti i lavori necessari per l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici.

La DIA ha anche il potere di sostituire il Permesso di Costruire se l'intervento è inserito in un piano particolareggiato. Questo accade se il comune ha provveduto ad approvare un progetto attuativo che individua con una sufficiente definizione le caratteristiche volumetriche e dimensionali dell'edificio da costruire.

Prima di ogni intervento è consigliabile visionare, con il proprio tecnico di fiducia, il regolamento edilizio comunale per sapere quale strumento normativo utilizzare .

 

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